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Lente di ingrandimento con denaro e calcolatrice
Regime Forfettario · 11 min di lettura · · Studio CITI snc — Consulenti fiscali a Milano dal 1984

Regime forfettario 2025: guida completa

Il regime forfettario rappresenta oggi il regime fiscale agevolato più diffuso tra liberi professionisti, artigiani e piccoli imprenditori italiani. Le regole fondamentali rimangono quelle introdotte dalla Legge n. 190/2014 e successivamente modificate, con la soglia di ricavi ferma a 85.000 euro annui. Questa guida spiega nel dettaglio come funziona, chi può accedervi, come si calcola l’imposta e — soprattutto — quando conviene davvero rispetto al regime ordinario.

Cos’è il regime forfettario e chi può accedere

Il regime forfettario è un regime fiscale semplificato riservato alle persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arti o professioni in forma individuale. Non è accessibile a società di persone, società di capitali o enti.

Chi opera in forfettario paga un’unica imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali. Viene meno anche l’obbligo di applicare l’IVA sulle proprie prestazioni: il forfettario non addebita IVA al cliente e non la detrae sugli acquisti. Questo semplifica enormemente la gestione amministrativa.

Per accedere al regime è necessario soddisfare il requisito principale: nell’anno precedente i ricavi o compensi percepiti non devono aver superato i 85.000 euro. Se si inizia una nuova attività, si entra automaticamente in forfettario salvo cause di esclusione, dichiarando di non prevedere il superamento di questa soglia nel primo anno.

Il regime si applica per impostazione predefinita: non occorre fare alcuna comunicazione per entrarvi. Se invece si vuole uscire volontariamente, occorre comunicarlo in sede di dichiarazione dei redditi esercitando la relativa opzione per il regime ordinario, che vincola per almeno tre anni.

Il limite degli 85.000 euro: come si calcola

Uno degli errori più frequenti riguarda il calcolo corretto della soglia. Il limite di 85.000 euro si riferisce ai ricavi o compensi lordi, cioè le somme fatturate e incassate nell’anno (si usa il principio di cassa sia per i professionisti che per le imprese).

Alcuni punti specifici da tenere a mente:

  • In caso di inizio attività in corso d’anno, il limite di 85.000 euro deve essere ragguagliato al periodo.
  • Per chi esercita più attività contemporaneamente, i ricavi di tutte le attività si sommano ai fini del calcolo della soglia.
  • Il superamento in corso d’anno di 100.000 euro comporta la fuoriuscita immediata dal forfettario già dall’anno in corso, con obbligo di applicare l’IVA dalle operazioni successive al superamento.
  • Se invece si superano i 85.000 euro ma si rimane sotto i 100.000 euro, si esce dal forfettario dall’anno successivo.

Le cause di esclusione

Anche chi rispetta il limite di fatturato può essere escluso dal regime forfettario per altre ragioni. Le principali cause di esclusione sono le seguenti.

Partecipazioni in società

Non possono applicare il regime forfettario le persone fisiche che contemporaneamente all’esercizio dell’attività partecipano a società di persone, ad associazioni professionali o ad imprese familiari o che controllano, direttamente o indirettamente, società a responsabilità limitata (o associazioni in partecipazione) che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dall’individuo in regime forfettario. In parole semplici: se sei socio di una SRL che fa lo stesso mestiere della tua partita IVA individuale, non puoi essere in forfettario.

Attenzione: la partecipazione in una SRL che svolge attività diversa non è causa di esclusione. Il collegamento deve essere con l’attività concretamente esercitata.

Redditi da lavoro dipendente o assimilati superiori a 30.000 euro

Chi nell’anno precedente ha percepito redditi da lavoro dipendente o assimilati (collaborazione coordinata e continuativa, pensione) superiori a 30.000 euro lordi (per gli anni 2025 e 2026 il limite è elevato a 35.000 euro) non può accedere al forfettario. La causa di esclusione non si applica se il rapporto di lavoro dipendente è cessato nell’anno precedente e nell’anno in corso non è stato instaurato un nuovo rapporto.

Utilizzo di regimi speciali IVA o di determinazione del reddito

Chi applica regimi speciali IVA (come quello agricolo per volume d’affari, o quello per l’editoria) o regimi forfettari di determinazione del reddito è escluso.

L’aliquota sostitutiva: 15% ordinaria e 5% per le start-up

Sul reddito imponibile forfettario (calcolato come descritto nella sezione successiva) si applica un’imposta sostitutiva del 15%.

Esiste però un’agevolazione ulteriore per chi inizia una nuova attività: l’aliquota scende al 5% per i primi cinque anni di attività, a condizione che ricorrano tutte e tre le seguenti condizioni:

  1. Il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, alcuna attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare.
  2. L’attività da esercitare non costituisca la mera prosecuzione di un’altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (fanno eccezione le ipotesi in cui la nuova attività costituisca un obbligo di legge).
  3. Se viene proseguita un’attività svolta in precedenza da un altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi nell’anno precedente non deve aver superato i 85.000 euro.

Il quinto anno di applicazione dell’aliquota ridotta coincide con il quinto anno di attività, non con il quinto anno di applicazione del regime forfettario: se hai iniziato l’attività in forfettario da subito, i conti tornano. Se invece hai iniziato in regime ordinario e poi sei passato al forfettario, il quinquennio decorre dall’inizio dell’attività, non dall’entrata nel regime agevolato.

Il coefficiente di redditività: cos’è e come si usa

Il reddito imponibile in regime forfettario non si calcola sottraendo le spese effettive dai ricavi. Si usa invece un coefficiente di redditività predeterminato per legge, diverso a seconda del codice ATECO che identifica l’attività svolta.

Il reddito imponibile si calcola così:

Reddito imponibile = Ricavi/compensi incassati x Coefficiente di redditività

Esempio: un avvocato con compensi incassati di 60.000 euro applica il coefficiente del 78%, ottenendo un reddito imponibile di 46.800 euro. L’imposta sostitutiva al 15% sarà di 7.020 euro.

I coefficienti variano significativamente in base all’attività. Alcuni esempi rappresentativi:

  • Commercio al dettaglio e all’ingrosso: 40%
  • Attività di ristorazione, bar, catering: 40%
  • Attività di costruzioni e attività immobiliari: 86%
  • Intermediari del commercio (agenti, mediatori): 62%
  • Attività professionali, scientifiche e tecniche (avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, ecc.): 78%
  • Attività dei servizi di alloggio e ristorazione: 40%
  • Altre attività economiche: 67%

Dal reddito imponibile così calcolato si deducono i soli contributi previdenziali obbligatori versati nel periodo d’imposta. Nessun’altra spesa è deducibile.

Questo meccanismo è favorevole per chi ha spese effettive basse rispetto al proprio fatturato (come molti professionisti intellettuali), ma può essere svantaggioso per chi sostiene costi elevati (ad esempio chi acquista molta merce o ha collaboratori).

Contributi INPS in regime forfettario

Chi opera in regime forfettario è soggetto ai contributi previdenziali ordinari, con la differenza che il reddito su cui si calcola l’imponibile previdenziale è lo stesso reddito imponibile forfettario (e non il reddito effettivo).

I professionisti iscritti a casse previdenziali di categoria (avvocati, ingegneri, medici, ecc.) continuano a versare i contributi alla propria cassa secondo le regole specifiche di ciascuna cassa.

Gli artigiani e i commercianti iscritti alla Gestione IVS dell’INPS versano i contributi fissi minimi e la quota percentuale sul reddito eccedente il minimale.

I professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS applicano l’aliquota contributiva prevista per i soggetti non iscritti ad altra cassa previdenziale.

Per tutti i soggetti iscritti alle Gestioni INPS (artigiani, commercianti) esiste la possibilità di richiedere la riduzione contributiva del 35%. Si tratta di un’opzione che va comunicata telematicamente all’INPS entro il 28 febbraio dell’anno di riferimento (o entro 30 giorni dall’inizio dell’attività per i nuovi iscritti). La riduzione abbassa significativamente il peso previdenziale ma riduce proporzionalmente la contribuzione utile ai fini pensionistici. La scelta va valutata caso per caso, tenendo conto dell’età e della situazione previdenziale complessiva.

Fatturazione elettronica: obbligatoria per tutti dal 2024

Dal 1° gennaio 2024, la fatturazione elettronica tramite Sistema di Interscambio (SDI) è obbligatoria per tutti i contribuenti in regime forfettario, indipendentemente dal volume di ricavi. Non esistono più esoneri basati sulla soglia di fatturato (esonero che era previsto fino al 2023 per chi non superava i 25.000 euro).

Ogni fattura emessa verso clienti privati, aziende o pubblica amministrazione deve essere in formato XML e transitare attraverso lo SDI dell’Agenzia delle Entrate. Nella fattura elettronica il forfettario deve indicare la natura dell’operazione (codice N2.2 — operazione non soggetta IVA ai sensi dell’art. 1, comma 54-89, L. 190/2014) e l’annotazione “Operazione in regime forfettario — IVA non applicabile ai sensi dell’art. 1, commi 54-89, della L. 190/2014”.

Le sanzioni per omessa fatturazione elettronica sono le stesse previste per i soggetti ordinari. La gestione può avvenire tramite software dedicati, il portale ufficiale dell’Agenzia delle Entrate o piattaforme commerciali integrate.

Quando conviene il forfettario e quando no

Il confronto tra regime forfettario e regime ordinario IRPEF dipende da molte variabili: il livello di ricavi, le spese effettive, la situazione familiare e le aliquote IRPEF applicabili.

Esempio favorevole al forfettario

Un consulente informatico con ricavi di 60.000 euro e spese effettive di 5.000 euro:

In forfettario (coefficiente 78%):

  • Reddito imponibile: 60.000 x 78% = 46.800 euro
  • Deduzione contributi INPS Gestione Separata (ipotesi 15.000 euro): 46.800 - 15.000 = 31.800 euro
  • Imposta sostitutiva 15%: 4.770 euro

In regime ordinario:

  • Reddito: 60.000 - 5.000 (spese) - 15.000 (contributi) = 40.000 euro
  • IRPEF su 40.000 euro (aliquote scaglioni 2025): circa 11.000-12.000 euro
  • Addizionali regionali e comunali: circa 800-1.000 euro

Il risparmio in forfettario è nell’ordine di 7.000-8.000 euro. Il forfettario conviene nettamente.

Esempio sfavorevole al forfettario

Un agente di commercio con ricavi di 70.000 euro e spese effettive di 40.000 euro (auto, trasferte, campionari, ecc.):

In forfettario (coefficiente 62%):

  • Reddito imponibile: 70.000 x 62% = 43.400 euro
  • Deduzione contributi: -5.000 euro → 38.400 euro
  • Imposta sostitutiva 15%: 5.760 euro

In regime ordinario:

  • Reddito: 70.000 - 40.000 (spese) - 5.000 (contributi) = 25.000 euro
  • IRPEF: circa 4.300 euro
  • Addizionali: circa 550 euro

La valutazione corretta richiede un’analisi dettagliata della situazione specifica. In linea generale: il forfettario conviene tanto più le spese effettive sono basse rispetto ai ricavi.

Domande frequenti sul regime forfettario

Posso emettere fatture a clienti esteri in forfettario?

Si, il forfettario può emettere fatture verso clienti esteri, sia UE che extra-UE. Per le cessioni di beni verso soggetti UE non si applicano le regole sugli acquisti intracomunitari (il forfettario non è soggetto passivo IVA). Per le prestazioni di servizi a soggetti passivi UE si applica il reverse charge: il cliente estero auto-liquida l’IVA nel proprio paese. Non ci sono limitazioni particolari per lavorare con l’estero.

Se supero i 85.000 euro a novembre, cosa succede?

Se superi i 85.000 euro ma rimani sotto i 100.000 euro, continui ad applicare il forfettario per tutto l’anno in corso e passi al regime ordinario dal 1° gennaio dell’anno successivo. Se invece superi i 100.000 euro in corso d’anno, esci dal forfettario immediatamente: dall’operazione che ha determinato il superamento devi applicare l’IVA e passare al regime ordinario, con obbligo di rettificare la detrazione IVA sugli acquisti dell’anno.

Posso avere dipendenti o collaboratori in regime forfettario?

Si, il forfettario può avere lavoratori dipendenti o collaboratori. Non c’è un divieto esplicito in tal senso. Ovviamente i costi del lavoro non sono deducibili ai fini dell’imposta sostitutiva, poiché il forfettario non deduce spese analitiche. Questo è un elemento che può rendere il regime meno conveniente al crescere del costo del lavoro.

Il forfettario paga l’IRAP?

No. Chi è in regime forfettario è esonerato dall’IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive). Questo è un vantaggio ulteriore rispetto al regime ordinario, dove l’IRAP si applica (salvo per i lavoratori autonomi senza dipendenti né autonoma organizzazione).


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